Ultimo aggiornamento 20.05.2024
Il 30 aprile 2024 è stato pubblicato in GU la Legge n 56/2024 che riporta alcune ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR.
Tra queste, l’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.
Che cos’è?
Il credito d’imposta viene riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.
Sono agevolabili gli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica che conseguono una riduzione dei consumi energetici o che monitorano i consumi dell’energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica.
Ad esempio, immobilizzazioni immateriali che possono dar origine al contributo sono i software o i sistemi che permettono di visualizzare e monitorare in via continuativa i consumi energetici, l’energia autoprodotta e autoconsumata.
Tra gli investimenti in immobilizzazioni materiali ammissibili rientrano, ad esempio, l’acquisto di beni strumentali all’esercizio d’impresa che permettono l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, oppure gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.
Sotto certe condizioni, sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento della Commissione (UE) 651/2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
La misura dell’agevolazione
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i processi interessati dall’investimento almeno del 5%).
Facciamo un esempio, se mediante gli investimenti agevolati, la struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione consegue complessivamente una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta riconosciuto è:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
All’aumentare della percentuale di riduzione dei consumi energetici, aumenta la percentuale del credito
d’imposta riconosciuto. Sono previste tre classi di efficienza energetica.
Presentare la domanda
Il comma 10 prevede che, per accedere al contributo, le imprese presentino in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposita documentazione.
La documentazione da presentare comprende apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Il raffronto sarà fatto sui consumi dell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti.
Unitamente a detta documentazione, le disposizioni richiedono una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
A riguardo, per agevolare le piccole e medie imprese è previsto che le spese di certificazione possono essere portate in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Modalità di fruizione
La compensazione dovrà avvenire tramite modello F24 entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e avverrà in un’unica rata. Dopo tale data, l’eccedenza può essere portata in avanti, ma in questo caso verrà spalmata in cinque rate annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non può essere ceduto né trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale. Inoltre, l’importo del credito viene ridotto in misura proporzionale se i beni agevolati vengono ceduti a terzi, se vengono destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato inizialmente diritto all’agevolazione. Infine, il credito viene ridotto in misura corrispondente anche a fronte del mancato esercizio d’opzione per il riscatto del leasing.
Per maggiori informazioni rimandiamo alla Circolare 12 oppure vi invitiamo a contattare un nostro consulente.